La valuta virtuale viene definita come «la rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».
Riguardo agli obblighi antiriciclaggio la Guardia di finanza nelle sue risposte a Telefisco 2021 ha rammentato che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale potranno operare. Sono quindi tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e all’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette. Infine, sull’attività di exchanger, la Gdf ha richiamato una pronuncia della Cassazione penale sulla sollecitazione e offerta al pubblico di bitcoin (sentenza 26807/20). In questo caso specifico, la Cassazione aveva ritenuto che la vendita di bitcoin, pubblicizzata attraverso un sito web, fosse stata equiparabile ad una vera e propria sollecitazione all’investimento al pubblico, pertanto sottoposta agli obblighi informativi previsti dal Testo unico in materia finanziaria, la cui inosservanza integrava quindi il reato di abusivismo finanziario. Da questa pronuncia la Guardia di finanza ritiene che l’attività di exchanger non sia sottratta alla normativa in materia di strumenti finanziari, nella misura in cui la vendita di valute virtuali venga pubblicizzata quale vera e propria proposta di investimento. Collegati agli obblighi antiriciclaggio sono rilevanti anche gli obblighi tributari, poiché uno dei rischi più frequenti per gli intermediari e per i professionisti in operazioni su criptovalute potrebbe essere imbattersi in soggetti i cui fondi hanno origine da eventuali guadagni legati a evasione fiscale.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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