Con l'articolo 1467 del Codice Civile, il legislatore prevede una tutela a favore del contraente, parte di un contratto a prestazioni corrispettive, ad esecuzione "continuata", o "periodica" o "differita", che, a causa del verificarsi di eventi "straordinari e imprevedibili", veda la propria controprestazione divenire "eccessivamente onerosa ". In tali casi lo squilibrio venutosi a generare legittima il contraente, che subisce l'effetto dell'evento "straordinario e imprevedibile", a chiedere la risoluzione del contratto.
La tematica è alquanto attuale, basti pensare ai contratti di fornitura di energia per i quali il parere di giurisprudenza e dottrina è conforme: tali contratti, oggetto nell'attualità di aumenti straordinari ed imprevedibili connessi alla Guerra in Ucraina, rientrano tra quelli indicati agli articoli 1559 e seguenti, che disciplinano i contratti di somministrazione; ma vi è di più. Copiosa giurisprudenza considera i contratti di "fornitura" come contratti "commutativi", nel senso che l'alea, ovvero il rischio, del contratto di fornitura rientra e dovrebbe rientrare nella normale tollerabilità di rischio come qualsiasi altro contratto. Tuttavia, alla luce delle ricadute reali che si stanno manifestando in seguito al conflitto in Ucraina, certamente straordinario ed imprevedibile, nella fattispecie risulta applicabile la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice Civile.
In sostanza la soluzione prevista dall'articolo 1467 c.c., nel contesto attuale legato alla Guerra in Ucraina, non sembra difficilmente applicabile ai contratti di fornitura di energia a seguito del continuo aumento dei costi a carico degli utenti finali e, peraltro, ricorrendo a detto rimedio, l'effetto prodotto dalla risoluzione non si limiterebbe a liberare il debitore dalla parte di prestazione ritenuta onerosa , ma comporterebbe l'immediata esigibilità da parte del fornitore, per la residua parte. Il rimedio della c.d. reductio ad aequitatem (la riduzione del costo dell'energia), infatti, non può essere esperito direttamente dall'utente, atteso che il ricorso ad esso è rimesso all'iniziativa delle società fornitrici di energia che hanno interesse ad evitare gli effetti della risoluzione del medesimo contratto, ovvero la parte contro la quale viene formulata la domanda di risoluzione. Sembrerebbe quindi di poter affermare che in questo contesto bellico, complesso e preoccupante, cittadini e imprese possano avvalersi di questa prescrizione normativa per vedersi adeguare i costi energetici a valori più equi, in linea con quelli praticati prima del conflitto in Ucraina.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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