La Sentenza di legittimità n. 13218 del 7 aprile 2022 fornisce un importante chiarimento in tema di responsabilità dell’amministratore anche qualora la violazione abbia portato un esiguo risparmio di spesa. La pronuncia trae origine da un procedimento penale nei confronti di un amministratore e di una società per le lesioni subite da un dipendente sul posto di lavoro. L’ente era ritenuto responsabile a norma degli articoli 5 e 25-septies del D.lgs 231/2001 perché il reato sarebbe stato commesso nel suo esclusivo interesse, in assenza di procedure amministrative volte a controllare l’operato dell’amministratore con delega alla sicurezza: l’amministratore, infatti, avrebbe agito per realizzare un risparmio di spesa nell’esclusivo interesse della società. Contro la sentenza di condanna della Corte di appello ricorrevano per cassazione sia la persona fisica, sia la società.
L’ente eccepiva, tra l’altro, l’assenza dei presupposti della propria responsabilità. Evidenziava che le spese sostenute per manutenzione e sicurezza erano di gran lunga superiori al risparmio che l’ente avrebbe conseguito grazie agli inadempimenti dell’amministratore.
La Cassazione ha confermato la condanna. Secondo i giudici di legittimità, il risparmio minimo conseguito per la mancata adozione di idonee misure a fronte delle ingenti spese affrontate dalla società per la manutenzione e la sicurezza, non assume alcun rilievo. Nella vicenda il rischio era stato valutato esistente e le misure per prevenirlo erano state indicate nel relativo documento di valutazione consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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